Il presente Regolamento stabilisce le regole generali per l'uso dei simboli dell'Unione da parte dei terzi:
I terzi si impegnano a tutelare la reputazione dei simboli dell'Unione.
I terzi hanno il diritto di utilizzare il marchio dell'Unione a titolo dell’appartenenza ad essa, del contratto di compartecipazione e del contratto di sponsorizzazione.
E’ inammissibile la diffusione delle informazioni false, inesatte o distorte che potrebbero compromettere la reputazione commerciale dell'Unione.
I terzi non devono interpretare la decrizione delle attività dell'Unione a modo loro.
I terzi non possono produrre, presentare o utilizzare i materiali che contengono il marchio dell'Unione, o descrivere le attività dell'Unione se tali azioni non sono approvate dalla Direzione dell'Unione.
Le attività promozionali dei terzi attraverso i mass media devono essere eseguite da loro in stretta conformità alle regole stabilite dai contratti e dal presente ordinamento. Queste regole si applicano anche nei rispetti dei depliant, prospetti informativi, libri ed altri materiali stampati che i terzi intendono editare a fini pubblicitari.
La denominazione ed il marchio dell'Unione sono di proprietà di essa e distinguono le attività dell'Unione dalle altre organizzazioni. Per questo motivo devono essere protetti per evitare gli eventuali frodi.
All’utilizzo della denominazione e del marchio dell'Unione nei materiali pubblicitari di carattere generale, sia stampati che audiovisivi, è necessario tutelare gli interessi dell'Unione.
All’utilizzo della denominazione e del marchio dell'Unione nei media, sia stampati che elettronici, è necessario tutelare gli interessi dell'Unione.
Per mantenere l’unico stile aziendale, i terzi devono concordare con l'Unione i campioni di moduli, buste, biglietti da visita ed altri documenti contenenti la denominazione o il logo dell'Unione.